Statuto dell'Associazione

Art. 1 DENOMINAZIONE


E' costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000 l'associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata “D.F.P. - Dance Factory Production since 1994” (di seguito “associazione”). L’associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili non possono essere divisi tra gli associati, anche indirettamente. La sua durata è illimitata.

Art. 2 SEDE


L'associazione, ha attualmente sede in Villavallelonga (AQ), via Colle di Marcandrea 9. 
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE


Lo scopo principale dell'associazione è di contribuire allo sviluppo socio-culturale del territorio e delle comunità ivi insediate attraverso lo svolgimento e la promozione di attività culturali, artistiche e ricreative. In particolare l’associazione si propone di:

- diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e della conservazione della natura tramite iniziative di sensibilizzazione, di educazione ambientale, progetti di ricerca, escursioni guidate, giornate ecologiche, programmi di formazione extrascolastica, convegni, mostre e dibattiti; 

- diffondere la cultura del rispetto degli individui e dei diritti umani, della tutela delle classi sociali più deboli e svantaggiate attraverso la realizzazione di attività di volontariato, di beneficenza e attività e programmi di sostegno morale e psicologico nonché attraverso iniziative di sensibilizzazione e informazione su problematiche di carattere sociale; 

- diffondere la cultura musicale e dell’arte in genere tramite la realizzazione di serate a tema, feste, cortometraggi, proiezioni, allestimenti scenografici, concerti, mostre, sfilate di moda, pubblicazione di Copy Book, convegni e dibattiti; 

- diffondere la cultura dello sport non agonistico attraverso la promozione di attività sportive; 

- collaborare con altre associazioni, amministrazioni locali ed enti nella realizzazione di iniziative che siano compatibili con gli obiettivi dell’associazione;

- gestire servizi, attività e strutture presenti sul territorio; 

- accedere alla concessione e alla richiesta di finanziamenti;

- svolgere attività di natura commerciale, artigianale o agricola in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, di democrazia, di non discriminazione e rispettose dei diritti inviolabili della persona. 
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, tuttavia, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’associazione non sarà responsabile di eventuali infortuni e/o danni che possano capitare ai soci e ad eventuali terzi durante lo svolgimento delle varie attività sociali organizzate dall’associazione stessa (escursioni, giornate ecologiche, serate a tema, ecc…) . Qualora qualche socio inviti familiari o conoscenti a partecipare a tali attività sarà responsabile d’informare gli stessi sul contenuto del presente Statuto, anche per quest’ultimi l’associazione non è responsabile di eventuali infortuni e/o danni che possano capitare agli ospiti durante le varie attività sociali. La presenza di terzi non associati alle varie attività sociali dovrà essere a carattere esclusivamente occasionale.

Art. 4 I SOCI


Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'ammissione all'associazione è deliberata dal comitato direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All' atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento dell’eventuale quota di autofinanziamento periodica nella misura fissata dal comitato direttivo ed approvata in sede di rendiconto dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta al rinnovo annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; 

- soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al comitato direttivo, la loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota sociale e il loro status è soggetto a rinnovo annuale da parte del comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; 

- soci onorari: in tale categoria rientrano tutti coloro che per particolari benemerenze vengono nominati tali dal comitato direttivo. Essi non hanno diritto di voto e non sono obbligati al versamento della quota sociale;

- soci sostenitori: coloro che si impegnano ad effettuare contributi straordinari a favore dell'associazione e a finanziare particolari iniziative. Essi hanno diritto di voto. 

I soci sono tenuti al pagamento dell’eventuale quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota periodica è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del rendiconto. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e gratuite.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI 

Tutti i soci maggiorenni aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'associazione. Essi non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI 

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate. 
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO 

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato oppure in qualsiasi altro momento a discrezione del comitato direttivo. 
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. 
L'esclusione del socio è deliberata dal comitato direttivo. Deve essere comunicata verbalmente o a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la successiva riammissione, la restituzione degli eventuali contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio e l’operato dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI 

Gli organi dell'associazione sono: 

- l'assemblea dei soci; 
- il comitato direttivo; 
- il Presidente; 
- il collegio dei revisori dei conti; 
- il collegio dei probiviri (qualora la sua istituzione venga deliberata dall'assemblea anche successivamente alla costituzione dell’associazione). 

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA 

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci che hanno diritto di voto, è convocata almeno una volta all'anno mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o altre modalità analoghe agli associati oppure mediante avviso affisso nei locali della sede (con congruo preavviso). Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo. 
Deve inoltre essere convocata quando il direttivo lo ritenga necessario e quando la richiede almeno un decimo dei soci. 
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- elegge il Presidente;
- elegge il comitato direttivo; 
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; 
- approva il rendiconto predisposto dal direttivo; 
- fissa annualmente l'importo della quota sociale periodica di adesione; 
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal comitato direttivo; 
- approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto; 
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, i soci fondatori e quelli effettivi (e quelli sostenitori), purché in regola con il pagamento della quota e il rinnovo del loro status. Per le modalità di costituzione dell’assemblea straordinaria si rinvia agli articoli 14 e 15 del presente Statuto.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO 

L'associazione è amministrata da un comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri. La convocazione del comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del comitato direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il comitato direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; 
- redige e presenta all'assemblea il rendiconto; 
- ammette i nuovi soci; 
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Le riunioni del comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, l’Economo Tesoriere e il Segretario.

Art. 11 IL PRESIDENTE 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità e ai terzi ed è il suo portavoce ufficiale. 
Convoca l'assemblea dei soci e il comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dall’economo tesoriere. La sua durata in carica viene rinnovata annualmente salvo previsione di un mandato pluriennale.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI 

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal comitato direttivo e ratificata dall'assemblea; 
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da privati e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali e che non tendano a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione; 
- dalla concessione di finanziamenti e contributi erogati dallo Stato, enti pubblici, organismi internazionali, fondazioni, ecc… 
- dalla realizzazione di specifici eventi promozionali, pubblicitari e iniziative di intrattenimento, feste a tema, sottoscrizioni anche a premi (lotterie di beneficenza) e dalla raccolta pubblica di fondi.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse (tranne nel caso di stipula in un semplice rapporto di c/c bancario). Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Il rendiconto è predisposto annualmente dal comitato direttivo e approvato dall'assemblea. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute dall’associazione relative all’anno trascorso; il rendiconto preventivo contiene le previsioni di entrate e spese relative all’anno successivo.
L'assemblea di approvazione del rendiconto deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE 

Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci convocati in assemblea straordinaria e con voto favorevole della maggioranza dei presenti (in prima convocazione). In seconda convocazione con deliberazione assunta dalla maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria (in prima convocazione). In seconda convocazione con deliberazione assunta dalla maggioranza dei presenti. 
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di enti e associazioni con finalità similari.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Statuto registrato il 6 aprile 2010, n.795 serie 3, presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di Avezzano (AQ)

 

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